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Traduzioni. Rapporto diretto

Forum Diritto del traduttore.

La Faligi Editore non è un intermediario tra aziende e traduttore, pertanto i traduttori di troveranno a dover stipulare contratti con la committenza e questo genererà dubbi soprattutto a coloro che si avvicinano per la prima volta alla professione.

La Faligi Editore mette a disposizione in questo portale la consulenza dell’Avv. Riccardo Capalbo per dissipare dubbi ed eventuali domande contrattuali, certamente non possiamo certo assicurare un’assistenza continuativa, né tanto meno legale o commerciale ma l’intento è quello di mettere il traduttore nella condizione di avere nozioni legali fornite da un professionista specializzato in diritto editoriale.

L’Avv. Riccardo Capalbo risponderà alle vostre domande con cadenza quindicennale (ogni due settimane).

Il servizio è gratuito e ha la funzione principe di avvicinare il traduttore alla consapevolezza dei propri diritti e doveri legali.

Il forum sarà attivato entro l'estate del 2010.

Avv. Riccardo Capalbo del foro di Torino.

Si occupa di Diritto d’Autore italiano e internazionale.
Per consulenze legali su contratti e diritto d’autore e del traduttore.

C.so Inghilterra, 41 – 10138 Torino
Tel. + 39 011 5178916
fax + 39 011 5184842

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Faligi editore organizza periodicamente dei Creative Meeting per incontrare nuovi i traduttori.

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Traduzioni Faligi Editore

Nota legale.

Traduzione letteraria e editoriale.

La traduzione letteraria e editoriale è disciplinata in Italia dalla Legge del Diritto d’Autore n. 633 del 1941 Questo tipo di traduzione è un’elaborazione creativa di un’opera dell'ingegno originaria, forma, infatti, oggetto di una tutela giuridica speciale e autonoma facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, distinti da quelli che spettano all’autore dell’opera.
L’art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
"Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua".
Quest’articolo è completato dall’art. 7.
“È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro”. Ogni volta che nella Legge del diritto d’Autore n. 633 del 1941 si parla di “autore” si rivolge anche al “traduttore”, ossia autore dell'opera di elaborazione "traduzione".

Nel linguaggio giuridico del diritto d’autore, s’intende con opera dell’ingegno il frutto di una creazione intellettuale. La traduzione, pur essendo un’elaborazione, costituisce a sua volta un’opera dell’ingegno, di contenuto creativo, esattamente come l'opera originaria da cui è derivata. Infatti essa è equiparata nell’ambito di applicazione della Legge del Diritto d’Autore n. 633 del 1941 a una vera e propria opera creativa.

La tutela assicurata dal diritto d'autore copre però solo le traduzioni contraddistinte da creatività. Questa non s’identifica né con la novità, né con il valore, ma con la personalità, l'individualità. Per tanto una traduzione di un bugiardino medico o di un listino commerciale, in base ad una terminologia obbligata di comparto, non costituiscono opera d'ingegno.

I traduttori letterari non sono traduttori che svolgono un lavoro autonomo o liberi professionisti, ma sono autori a tutti gli effetti (come gli scrittori, gli artisti, i musicisti, i registi ecc.).

La legge del diritto d’autore attribuisce al traduttore due diritti essenziali e fondamentali:
Diritti morali e diritti economici.

I principali diritti morali sono il diritto di paternità (obbligo di menzione del nome del traduttore, sulla copertina o sul frontespizio, ex art. 33 regolamento attuativo della Legge del Diritto d’Autore n. 633 del 1941) e il diritto di integrità (divieto all'Editore e a terzi di apportare modifiche alla traduzione, se queste sono preventivamente concordate con il traduttore).

I diritti morali si identificano nella paternità dell’opera d’ingegno, tali diritti sono irrinunciabili e intrasferibili, ossia possono essere fatti valere sempre, anche dopo la cessione dei diritti economici all'editore.

È invece pienamente cedibile lo sfruttamento dei diritti economici (detti anche patrimoniali): pubblicazione, messa in commercio, recitazione, diffusione a distanza, adattamento, digitalizzazione ecc. Si tratta di diritti indipendenti, quindi esercitabili singolarmente o nella loro totalità.

Di regola, com’è noto, il traduttore cede a un editore, dietro compenso, lo sfruttamento economico dei diritti d’autore patrimoniali sulla traduzione, non potendo egli stesso stamparla, commercializzarla e sfruttarla in altro modo per difetto della necessaria organizzazione imprenditoriale.

A tal fine la Legge del Diritto d’Autore n. 633 del 1941 ha istituito appositamente il “contratto di edizione di traduzione” (art.130), quale particolare categoria del generale contratto di edizione per le stampe.
Quest’ultimo è così definito dall’art. 118: “Contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare, per conto e a spese dell’editore medesimo, l’opera dell’ingegno”.
La stessa Legge del Diritto d’Autore n. 633 del 1941 (art. 107) prevede tuttavia che i diritti di autore possano essere ceduti, oltre che con il contratto di edizione tipico, in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
Esistono quindi anche dei contratti di prestazione d'opera di traduzione, di gran lunga meno favorevoli per il traduttore, riconoscibili dal diverso contenuto delle loro clausole.
Per questo motivo si consiglia di stipulare sempre dei contratti di edizione di traduzione, nei quali deve essere in particolare indicata la durata del contratto prevista dalla legge: venti anni (al massimo).

I contratti di edizione di traduzione attualmente esistenti sono, ormai nella loro quasi totalità, contratti di traduzione a termine. (due, tre, cinque, dieci anni)
L’editore, con questo contratto (art. 122), ha facoltà di eseguire il numero di edizioni che stima più opportuno durante un termine, che non può eccedere venti anni, e per un numero minimo di esemplari per edizione che deve essere indicato obbligatoriamente nel contratto, a pena di nullità.

Ha affermato la migliore dottrina: “È da consigliare all’autore e allo stesso editore, ai fini di una non equivoca interpretazione del contratto, considerata la difficoltà di individuare quali diritti d’autore eventualmente spettino all’editore “nei limiti dell’oggetto e della finalità” del contratto medesimo, di esplicitamente enumerarli uno a uno”.

Si torna infatti a ripetere che il diritto dell’autore non si caratterizza giuridicamente come un diritto “monolitico”, ma si articola in un complesso di facoltà patrimoniali distinte. I diritti di utilizzazione economica dell’opera sono fra loro indipendenti (art. 119 Legge del Diritto d’Autore n. 633 del 1941), esercitabili separatamente o congiuntamente e cedibili all’editore anche singolarmente mediante distinte clausole o contratti, purché in modo espresso e provabile per iscritto per estensione territoriale e temporale. Così, mentre la stragrande maggioranza dei traduttori cede di regola tutti i diritti, alcuni di essi riescono a trattenere per sé particolari categorie di diritti.

Per quanto riguarda il compenso, l'art. 130 afferma che per l'edizione di traduzioni esso può essere anche “a stralcio” (forfettario), ossia in misura fissa onnicomprensiva, parametrata al numero di cartelle.
Poiché questa è una semplice facoltà riconosciuta alle parti, si può anche adottare la forma di compenso dettata dalla legge per la creazione delle altre opere dell'ingegno, ossia il compenso a percentuale sulle vendite. Nel nostro paese tuttavia il compenso a percentuale per le traduzioni è più raro. Poiché, inoltre, l'editore ha facoltà di cedere a terzi i diritti da lui acquistati, i migliori contratti riconoscono al traduttore una percentuale sul ricavo, quando avviene tale cessione di alcuni o tutti i diritti. Sebbene sia molto rara, questa clausola va menzionata.

Date tutte le peculiarità fin qui viste della traduzione editoriale, l’esercizio abituale di quest’attività non è considerato come “esercizio di arte o professione” e il regime fiscale da applicare è quello, speciale e agevolato, degli autori (l'imposta è calcolata solo sul 75% del compenso percepito e, se si esercita solo questa attività, non è necessario tenere registri contabili). Ne consegue che i traduttori di libri non percepiscono “onorari” da liberi professionisti, ma “redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore” o, con espressione equivalente, “redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno”.

La “cessione di diritti d’autore” non è quindi soggetta a IVA. Per questo motivo a tali redditi non si applica nemmeno il cosiddetto “contributo INPS” istituito a fini previdenziali.

Infine, l’abitualità o l’occasionalità dei diritti d’autore percepiti non ha alcuna rilevanza: in entrambi i casi si applicano la tassabilità al 75% e la non soggezione all’IVA nonché le altre peculiarità fiscali minori.


 





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